AGI - "Oggi, dopo una diagnosi di tumore vivono milioni di persone. I numeri inducono alla commozione, tanto più se osservati nella progressione di pochi decenni. Tanti possono dirsi guariti e sono tornati alla vita familiare, sociale, professionale. L'evidenza di questi risultati, inoltre, ha spinto a varare norme più che opportune doverose per assicurare l'oblio oncologico". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di celebrazione de 'I Giorni della Ricerca' della Fondazione Airc.
Si torna a parlare di diritto all'oblio oncologico, un diritto che dal 2023 è sancito dalla legge n. 193.
Ma di cosa si tratta esattamente?
Secondo i dati dell'Airc, circa la metà delle persone alle quali è diagnosticato il cancro è destinato alla guarigione e questo è possibile grazie ai programmi di prevenzione e cure sempre più efficaci. In circa 15 anni, tra il 2006 e il 2021, nei giovani adulti la mortalità per cancro nel nostro Paese è diminuita di circa il 21,4% nelle donne e il 28% negli uomini. Il miglioramento interessa in particolare alcuni tipi di tumore, come quello del polmone, per il quale la mortalità è diminuita del 35,5% circa tra gli uomini e del 46,4% circa tra le donne.
Prima dell'emanazione della legge del 2023, i dati sulla malattia finivano per condizionare la vita delle persone guarite, impedendogli di accendere mutui, assicurazioni, concorsi pubblici o adozioni. Seppur guariti in alcuni ambiti si rimaneva dei soggetti "a rischio" rispetto all'aspettativa di vita.
Cosa prevede la legge italiana
La legge 193/2023 ha introdotto ufficialmente il diritto all’oblio oncologico sancendo alcuni principi fondamentali: le persone guarite da un tumore non sono obbligate a fornire informazioni sulla malattia pregressa; dopo 10 anni dalla fine dei trattamenti (ridotti a 5 anni se la diagnosi è avvenuta prima dei 21 anni), si acquisisce il diritto all’oblio; il diritto si applica in tutti i rapporti con banche e assicurazioni, adozioni, affido di minori, concorsi pubblici e selezioni lavorative.
La legge in 5 punti
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo che prevede "disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione, fra l'altro, degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione. Ma anche degli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Contratti bancari e assicurazioni
L'articolo 2 prevede che "ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonchè nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età".
Le adozioni
L'articolo 3 modifica la legge 4 maggio 1983, numero 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori. In particolare, si pongono limiti alle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare: queste "non possono avere a oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di 10 anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di 5 anni.
Concorsi e selezioni
L'articolo 4 estende ai concorsi e alle prove selettive (sia pubbliche che private) - quando sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque riguardante lo stato di salute dei candidati - il "divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età".
Disposizioni transitorie
L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali. Fra l'altro stabilisce che il ministro della Salute deve "individuare, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti" per il diritto all'oblio.
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