Quando (e a quanti gradi) accendere i riscaldamenti: le date per città, le regole e le multe

Scritto il 14/10/2026
da agi

AGI - Arriva il primo freddo, ma scaldarsi in casa non è così semplice. C'è chi potrà accendere i riscaldamenti già da domani e chi dovrà aspettare fino a dicembre. Il via è regolato dal calendario ufficiale e la data dipende dalla zona climatica in cui si vive. 
Giovedì 15 ottobre toccherà ai comuni della zona E dare il via alle caldaie, per gli altri territori l'avvio sarà progressivo, fino al 1° dicembre, quando potranno entrare in funzione gli impianti delle zone A e B.

Le date non dipendono direttamente dalla regione o dalla provincia in cui si trova un'abitazione, ma dalla classificazione climatica del singolo Comune, definita dalla normativa nazionale. Sono previste inoltre deroghe locali, che possono modificare il calendario ordinario per ragioni climatiche o ambientali.

Le date e gli orari previsti dalla normativa

Il riferimento è il Dpr 412 del 1993, che disciplina i periodi di esercizio degli impianti termici e il numero massimo di ore giornaliere di accensione. Il calendario ordinario per la stagione 2026-2027 è il seguente:

  • Zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno.

  • Zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, per un massimo di 8 ore al giorno.

  • Zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno.

  • Zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, per un massimo di 12 ore al giorno.

  • Zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno.

  • Zona F: nessuna limitazione nazionale relativa al periodo di accensione e alla durata giornaliera.

Per le zone dalla A alla E, il funzionamento degli impianti deve essere compreso, di norma, nella fascia oraria tra le 5 e le 23. Le ore disponibili possono essere distribuite in più intervalli nell'arco della giornata: non è quindi necessario che i termosifoni restino accesi senza interruzioni. Il calendario riguarda il regime ordinario, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni speciali.

Da Milano a Palermo, quali sono le città nelle sei zone climatiche

La classificazione dipende dai gradi-giorno, un indice che misura il fabbisogno teorico di riscaldamento di una località sulla base delle temperature medie esterne e della durata convenzionale della stagione termica. Le soglie sono fissate dall'articolo 2 del Dpr 412/1993: si va dai Comuni con non più di 600 gradi-giorno della zona A a quelli che superano i 3.000 della zona F.

Ecco alcuni esempi di città appartenenti alle diverse fasce:

  • Zona A: Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, tra le località con clima più mite.

  • Zona B: Palermo, Catania e Reggio Calabria.

  • Zona C: Napoli, Bari, Salerno e Cagliari.

  • Zona D: Roma, Firenze, Genova e Ancona.

  • Zona E: Milano, Torino, Bologna, Venezia, Perugia e Frosinone.

  • Zona F: Cuneo e diverse località montane, tra cui Cortina d'Ampezzo.

L'elenco è esemplificativo e non comprende tutti i Comuni italiani. La zona climatica, infatti, può cambiare anche tra centri vicini e non coincide necessariamente con quella della provincia di appartenenza. Per verificare la classificazione esatta occorre consultare l'allegato A del decreto, che riporta i dati Comune per Comune, oppure rivolgersi all'amministrazione locale.

Perché il calendario può cambiare

Le date nazionali non escludono la possibilità di modifiche. I sindaci possono intervenire con ordinanze motivate in presenza di particolari condizioni climatiche, anticipando o posticipando il periodo di esercizio degli impianti e stabilendo eventuali restrizioni sugli orari e sulle temperature. Le decisioni possono rispondere anche a esigenze di contenimento dei consumi energetici e di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Il calendario, quindi, costituisce il riferimento nazionale ma non garantisce che in ogni città l'accensione avvenga necessariamente il primo giorno utile. Per conoscere la data effettiva è necessario verificare le ordinanze comunali e le eventuali disposizioni regionali in vigore.

Le temperature massime e le eccezioni

La normativa stabilisce anche limiti alla temperatura interna degli edifici. Per le abitazioni il valore ordinario è di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Sono previste disposizioni specifiche per alcune categorie di edifici e per determinate esigenze di servizio.

Fuori dai periodi ordinari, gli impianti possono inoltre essere attivati in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, entro i limiti stabiliti dalla normativa. Non è dunque corretto considerare ogni accensione anticipata come automaticamente consentita in qualsiasi circostanza: occorre distinguere tra le deroghe previste dalla legge e quelle disposte dalle autorità competenti.

Cosa si rischia violando le regole

Il mancato rispetto delle regole sull'accensione e sull'utilizzo degli impianti di riscaldamento può comportare sanzioni amministrative. Non esiste tuttavia una multa unica valida per ogni violazione: gli importi dipendono dalla disposizione violata e dalle eventuali ordinanze locali. Fuori dal calendario ordinario, l'accensione è consentita nei casi previsti dalla normativa e nel rispetto dei limiti stabiliti.